Stralcio dell’art.8 su riforma RC- Auto dal Decreto Destinazione Italia

Da fonti governative perviene la notizia che sarà stralciato dal decreto “Destinazione Italia” l’articolo 8 del provvedimento comprendente la riforma RC-Auto. Questo, a seguito dell’ultima riunione intercorsa tra i capogruppo di maggioranza e il governo. Come si spiega questa repentina decisione? Sempre da fonti ben informate per quel che avviene nei “Palazzi di Roma”, tale decisione è stata presa al fine di garantire il superamento del collo di bottiglia che poneva a serio rischio l’approvazione del provvedimento “Destinazione Italia” e degli altri decreti. La situazione, che di fatto aveva generato uno stallo sull’articolo 8 del decreto, sottoponeva ad elevato rischio la conversione del decreto “Destinazione Italia” e degli altri in via di scadenza.

Le proposte del governo avevano suscitato malumori e perplessità anche di tipo costituzionali all’interno del Pd alla Camera, conseguentemente il gruppo Pd si era riunito per trovare l’accordo sugli emendamenti da apportare all’articolo 8, di cui molti parlamentari del Pd chiedevano lo stralcio dal decreto Destinazione Italia.

Un deputato Pd della corrente Renzi citava: “Così come riformulato dal relatore, con il benestare del governo, la nuova definizione dell’art. 8 risulterebbe peggiore dell’originale, finalizzato a favorire le grandi compagnie di assicurazioni”.

Partita vinta dai consumatori e carrozzieri? Assolutamente no! Trattasi solamente, per puro tatticismo e convenienza politica, di una partita aperta e rinviata per motivi “climatici” che attualmente intercorrono nel merito tra le forze politiche. Gole profonde parlamentari riferiscono che a breve verrà  predisposto un decreto legge ad hoc sul tema delle assicurazioni auto al quale sottoporre il voto di fiducia.

E adesso? I rappresentanti dei diritti del Consumatori dovrebbero vigilare con massima attenzione sui prossimi sviluppi che verranno attuati dal governo e da parlamentari lobbisti, perchè di fondo il prospettato decreto legge penalizzava in primis noi tutti consumatori ed in subordine la catagoria degli autoriparatori.

E gli autoriparatori cosa dovranno fare? Vigilare, agire e controllare l’operato di chi è deputato alla loro tutela, considerato il fatto che le scivolate sulle “bucce di banane” sono sempre dietro l’angolo. Errori fondamentali sono stati materialmente compiuti, per poi successivamente e “sull’onda dell’indignazione generale della categoria” correggere il tiro ed apportare ricuciti unitari ad un taglio molto profondo, partito da lontano, in tempi non sospetti e da tavoli ben prospettici . Da questa vicenda, considerata che la partita è stata solo rinviata a causa di mal tempo, bisogna trarre conclusioni e chiedersi oggettivamente con quale risultato  questa vicenda parlamentare si sarebbe chiusa, senza l’essenziale e fondamentale spinta e sostegno sviluppata ed articolata da soggetti esterni che, pur essendo direttamente e/o indirettamente appartenenti alla categoria ed all’indotto dell’autoriparazione, mai e poi mai avrebbero dovuto svolgere, in un paese normale, ruolo e funzione a tutela dell’autoriparatore.

RCA-AUTO brutto colpo dalla Corte Europea: Fine del fiduciariato?

RCAuto. Sentenza nella causa C-32/11 Allianz Hungária Biztosító Zrt e a. / Gazdasági Versenyhivatal. Scarica Sentenza integrale resa disponibile dallo studio legale Bordoni su segnalazione del Presidente di ANC-Confartigianato Bologna sig. Luciano Carlotti.

Tutela dei danneggiati-assicurati. Gli accordi sui prezzi per la riparazione di veicoli assicurati conclusi tra le società di assicurazioni e le officine di riparazione hanno un oggetto anticoncorrenziale e sono dunque vietati qualora siano, per loro propria natura, dannosi al buon funzionamento del gioco normale della concorrenza. Tale dannosità deve essere valutata in rapporto ai due mercati coinvolti, quello delle assicurazioni automobilistiche e quello della riparazione di veicoli. Brutta batosta europea per tutte le compagnie assicurative che dopo aver cercato da diversi anni di tutelare le proprie casse avendo convinto anche diversi governi tra cui quello italiano sulla bontà del risarcimento in forma specifica che avrebbe obbligato gli assicurati – danneggiati a rivolgersi ad autoriparatori fiduciari delle compagnie stesse pena il pagamento di penali a carico di chi ha subìto un danno alla propria auto che si era rivolto al proprio carrozziere di fiducia, si vedono di fatto bloccate dalla Corte di Giustizia Europea tutte le procedure avviate in tal senso per la loro palese natura anticoncorrenziale. Venendo alla sentenza, la questione ci può far comprendere quali rischi possa portare al mercato, ma anche ai consumatori, se pratiche del genere venissero attuate integralmente in Italia come si era tentato di fare nei mesi scorsi. È chiaro, però che alla luce della decisione europea da oggi il governo o il legislatore, ma anche la stessa Ania che raggruppa tutte le compagnie di assicurazioni operanti nel Nostro Paese, ci dovranno pensare più di una volta prima di introdurre generalmente tali prassi.
Gli assicuratori ungheresi – in particolare la Allianz Hungária e la Generali-Providencia – concordano una volta all’anno con i concessionari automobilistici, o con l’associazione nazionale che li rappresenta, le condizioni e le tariffe applicabili alle prestazioni di riparazione che l’assicuratore deve fornire in caso di sinistro ai veicoli assicurati. Pertanto, in caso di sinistro, le officine dei concessionari possono procedere direttamente alle riparazioni in base alle condizioni e alle tariffe suddette.
I concessionari sono quindi legati agli assicuratori sotto un duplice aspetto: in caso di sinistro, essi riparano per conto degli assicuratori i veicoli assicurati ed intervengono come intermediari a favore degli assicuratori medesimi offrendo assicurazioni automobilistiche ai propri clienti in occasione della vendita o della riparazione di veicoli. Gli accordi tra gli assicuratori e i concessionari prevedono che questi ultimi percepiscano per la riparazione una tariffa maggiorata in funzione del numero e della percentuale di contratti di assicurazione commercializzati per l’assicuratore interessato.
Ritenendo che gli accordi in questione avessero per oggetto una restrizione della concorrenza sul mercato dei contratti di assicurazione del ramo automobilistico e su quello dei servizi di riparazione degli autoveicoli, l’autorità ungherese garante della concorrenza ha vietato la prosecuzione del comportamento anticoncorrenziale e ha inflitto delle ammende alle società interessate.
Il Legfels?bb Bírósága (Corte di cassazione, Ungheria), investito dalla controversia in sede di impugnazione, chiede alla Corte di giustizia se detti accordi abbiano per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza.
Nella sua sentenza odierna, la Corte ricorda anzitutto che gli accordi aventi un oggetto siffatto, vale a dire quelli che per loro stessa natura sono dannosi al buon funzionamento del gioco normale della concorrenza, sono vietati senza che sia necessario esaminare i loro effetti sulla concorrenza.
Successivamente, la Corte constata che gli accordi esaminati mettono in collegamento due attività in via di principio indipendenti:il servizio di riparazione di veicoli e la mediazione di contratti di assicurazione del ramo automobilistico. La Corte sottolinea che, sebbene l’istituzione di un simile collegamento non significhi automaticamente che gli accordi hanno per oggetto una restrizione della concorrenza, essa può nondimeno costituire un elemento importante per valutare se tali accordi siano per loro natura dannosi al buon funzionamento del gioco normale della concorrenza. La Corte rileva che, pur trattandosi nella specie di accordi verticali – ossia conclusi tra imprese non concorrenti – il loro oggetto può nondimeno consistere in una restrizione della concorrenza. La Corte precisa altresì che, nel caso di specie, l’oggetto degli accordi incriminati dev’essere valutato in rapporto ai due mercati coinvolti. Pertanto, spetta al giudice ungherese verificare, da un lato, se gli accordi verticali controversi rivelino, alla luce del contesto economico e giuridico nel quale si collocano, un grado di dannosità per la concorrenza sul mercato delle assicurazioni automobilistiche sufficiente per constatare che il loro oggetto consiste in una restrizione della concorrenza. Ciò potrebbe verificarsi in particolare nel caso in cui il ruolo assegnato dal diritto nazionale ai concessionari, operanti come intermediari o broker assicurativi, esiga la loro indipendenza rispetto alle società di assicurazione. Del pari, l’obiettivo anticoncorrenziale degli accordi sarebbe dimostrato ove fosse probabile che, a seguito della loro conclusione, la concorrenza sul mercato delle assicurazioni automobilistiche sarà soppressa o gravemente indebolita. Dall’altro lato, al fine di valutare l’oggetto degli accordi controversi in rapporto al mercato dei servizi di riparazione dei veicoli, il giudice ungherese dovrà tener conto del fatto che essi sono stati conclusi sulla base dei «prezzi consigliati», stabiliti da decisioni dell’associazione nazionale dei concessionari automobilistici. Nell’ipotesi in cui il giudice constati che tali decisioni avevano per oggetto una restrizione della concorrenza mediante l’uniformazione delle tariffe orarie di riparazione e che, tramite gli accordi verticali, le società assicurative hanno volontariamente ratificato le decisioni dell’associazione dei concessionari – ciò che può presumersi nel caso in cui esse abbiano concluso un accordo direttamente con l’associazione – l’illegittimità delle decisioni di cui sopra vizierebbe anche gli accordi tra le assicurazioni e le officine.

Nasce il contratto Rc Auto base

aumento-assicurazioni-rc-auto-pesaroNasce il contratto Rc Auto base.Farà calare le tariffe? Tutte le compagnie dovranno offrire ai consumatori un’assicurazione standard.Svolta nel mondo delle assicurazioni,almeno è quello che sperano milioni di italiani. Dal primo maggio nascerà il contratto base, una misura che a sentire il Ministero dello Sviluppo Economico consentirà di risparmiare sul costo della polizza. Perchè entri in vigore si attende il parere del Consiglio di Stato e la registrazione da parte della Corte dei Conti.
Ma cosa cambierà? Tutte le compagnie dovranno offrire ai consumatori un’assicurazione standard.Il premio del contratto base sarà definito da ogni compagnia assicurativa sulla base delle caratteristiche del cliente (es: età, residenza, classe di merito, etc) e del veicolo assicurato. Il costo di ogni singola garanzia e servizio aggiuntivo rispetto al contratto – liberamente offerti dalle imprese – dovrà essere indicato a parte. In questo modo, il consumatore potrà valutare le diverse offerte con maggiore consapevolezza», spiega una nota del Ministero. La formula «base» prevede alcune caratteristiche stabilite per legge: massimale minimo previsto dalla legge (5 milioni di euro con limite di 1 milioni di euro per danni a persone e cose), niente franchigia, tariffa «Bonus Malus», guida libera (il veicolo è assicurato a prescindere da chi lo guida), nuovi limiti alle rivalse delle compagnie nei confronti degli assicurati. Che scatterebbero solo nei casi più gravi, come guida in stato d’ebbrezza o consumo di droghe. Secondo il ministro Passera “dopo l’abolizione del tacito rinnovo, il contratto base favorirà una maggiore trasparenza fra le offerte e favorirà le condizioni per una riduzione dei premi”.