Abrogazione del Sistri

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto scorso è stato pubblicato il Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138, concernente ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (c.d. “manovra correttiva”), che tra le altre disposizioni ha anche previsto l’eliminazione del nuovo Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti (Sistri). In particolare, l’art. 6, comma 2, del provvedimento in parola dispone l’abrogazione di tutte le norme di legge relative all’istituzione del Sistri, nonché delle disposizioni regolamentari che ne disciplinano il funzionamento. Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore del suddetto Decreto-Legge n. 138/2011 (13 agosto 2011, giorno stesso della pubblicazione), gli adempimenti correlati al SISTRI, a partire dall’obbligo di operatività previsto dal 1° settembre 2011 per trasportatori, per gestori, per alcune fasce di produttori di rifiuti e per altri operatori, sono tutti decaduti. Resta, ovviamente, ferma l’applicabilità delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico, nonché al formulario di identificazione (art. 6, comma 3). Alla luce delle predette abrogazioni, pertanto, tutti i termini stabiliti dal Decreto ministeriale 26 maggio 2011, relativi all’entrata in vigore progressiva del Sistri, sono da intendersi, ad oggi, integralmente decaduti. La mancata applicazione del Sistri, inoltre, si ripercuote anche su particolari disposizioni ad esso correlate; p.es. è importante sottolineare come il Decreto-Legge in esame abbia prodotto un impatto diretto anche sul Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, in tema di responsabilità delle imprese per reati ambientali, entrato in vigore il 16 agosto u.s. Gli articoli 3 e 4 di tale D.Lgs. n. 121/2011, infatti, sono interamente dedicati alla struttura del sistema sanzionatorio sul Sistri, alla quantificazione delle sanzioni e alla loro irrogazione. Tali disposizioni non avranno, quindi, più efficacia poiché, con l’avvenuta abrogazione del Sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti, è venuto anche meno l’oggetto al quale esse si riferivano. Segnaliamo, infine, che la prevista abrogazione dell’art. 188 del D.Lgs. n. 152/2006, Codice ambientale, ha comportato il ripristino della limitazione della responsabilità del produttore di rifiuto, che torna, quindi, a essere esclusa dal momento in cui i rifiuti sono presi in carico dal primo impianto autorizzato a recuperarli o smaltirli e il gestore sottoscriva la quarta copia del formulario. Cogliamo l’occasione per ribadire che il Decreto-Legge n. 138/2011, dovrà essere convertito in Legge entro il 12 ottobre p.v. e, nel frattempo, potrà essere oggetto di modifiche nel corso del suo iter parlamentare.

A questo riguardo, informiamo che la Commissione Ambiente del Senato ha già chiesto che sia ripristinato il sistema SISTRI, prevedendone, in via principale e nel rispetto del già stabilito scaglionamento per i produttori di rifiuti pericolosi con un numero di dipendenti fino a 10 unità, la piena operatività a far data dal 1° gennaio 2012. La citata Commissione, inoltre, non ha escluso la possibilità che, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche, siano individuati specifici interventi correttivi, finalizzati a superare, in particolare, difficoltà tecniche e operative, prevedendo eventuali esenzioni ulteriori per tipologie di rifiuti che non presentino aspetti di particolare criticità ambientale.

 

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