Protocollo di Cooperazione Ania – Confederazioni Artigiani: Le Insidie

Con una “lettera aperta” ai propri associati, CNA ha reso pubblico il dibattito sul “Protocollo di Cooperazione per Interventi Riparativi Coperti da Garanzia Assicurativa”.  Quasi contemporaneamente si è saputo che il prossimo 2 marzo si terrà al Ministero dello Sviluppo il primo incontro del tavolo tecnico mirante a definire “linee guida finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le soluzioni realizzative e gli ulteriori parametri tecnici per l’effettuazione delle riparazioni a regola d’arte” (art. 1, comma 10, L.- 124/17).

E’ sicuramente utile che tutti gli artigiani possano finalmente confrontarsi sulla sorte della loro categoria, e quindi l’iniziativa di CNA da un lato e delle Associazioni dei Consumatori dall’altro, devono essere salutate con favore in quanto elementi di chiarezza.

Tuttavia è importante che le decisioni politiche vengano assunte sulla base di premesse giuridiche tecnicamente corrette ed esaurienti, ed è su questo punto che si intende qui offrire un contributo, al fine di completare il commento al “Protocollo” proposto da CNA (lo stesso Protocollo è stato condiviso e sottoposto all’ANIA anche da ANC-Confartigianato e da CASArtigiani con il documento ultimo del 12 dicembre 2017) nella sua lettera aperta –tratteremo di seguito, grazie al contributo dell’Avv. Marco Bordoni, conosciutissimo ed apprezzato esperto del settore assicurativo, la materia seguendo la falsariga della lettera, pur senza entrare nel dettaglio di ogni singolo punto -.

1- Cominciamo con il dire che è vero che la legge “non vieta” i convenzionamenti e nemmeno “vieta” l’ inserimento nei contratti di clausole che escludano la cessione di credito. Tuttavia, se vogliamo essere completamente esaurienti dobbiamo aggiungere che tali clausole, in R.C. auto (e, secondo la giurisprudenza, anche nelle garanzie dirette), non hanno nessun valore. E questo per un motivo molto semplice: in R.C. auto il danneggiato non agisce sulla base di un contratto, ma in quanto vittima di un fatto illecito prodotto da un terzo: le famose “clausole” quindi, non gli sono opponibili. In altre parole sono come i fantasmi: fanno paura solo a chi crede che esistano.

Ugualmente questi contratti li applica solo chi crede (sbagliando) siano vincolanti, perché se è vero che le “clausole” non sono “illecite”, è anche vero che sono, sul piano giuridico, inefficaci.
Ovviamente, di fronte a questa cattiva prassi assicurativa, le associazioni sindacali hanno due scelte: possono puntare tutto sulla informazione alla cittadinanza, sul sostegno tecnico ed economico agli artigiani che vogliano far valere i propri diritti, come pure in alcuni meritori casi hanno fatto, con brillanti risultati. Oppure possono cercare di ottenere la cessazione di comportamenti abusivi in sede negoziale, cedendo in cambio diritti dei propri associati. Scelte, sia chiaro, entrambe legittime. Ma la cui natura politica non può essere rappresentata come necessità di ordine tecnico giuridico.

2- E’ vero che, sulla carta, l’ adesione al “Protocollo” sarebbe volontaria. Vanno però fatte alcune precisazioni: è sotto i nostri occhi quale sia la “forza attrattiva” delle attuali canalizzazioni. Immaginiamo quale sarebbe l’ effetto di un “convenzionamento di massa” sponsorizzato dalle Confederazioni Artigiane al gran completo!

Sotto il profilo giuridico, inoltre, gli artigiani che decidessero di non aderire si troverebbero a fare i conti con un “uso”, una “consuetudine” che gli assicuratori cercherebbero certamente di far passare come indirettamente vincolanti secondo l’ art. 8 delle disposizione sulla legge in generale. L’ artigiano non aderente potrebbe essere visto dai Giudici comelitigioso” e di fatto tenuto ad adeguarsi al “Protocollo” che a quel punto costituirebbe una “buona pratica” di portata universale. E quindi implicitamente, se non espressamente obbligata.

3- Non è vero che il “Protocollo” “non impedisce di adire vie legali” “senza alcuna differenza rispetto a prima”. L’ art. 9, infatti, prevede una clausola arbitrale: “prima di attivare azioni giudiziarie per risolvere eventuali vertenze connesse alla gestione dell’ intervento riparativo, [le parti n.d.a] si impegnano ad attivare una procedura di conciliazione presso organismi di conciliazione preventivamente individuati”Traduzione: prima di fare causa il danneggiato (e il riparatore) dovranno provvedere a loro spese ad attivare un procedimento di conciliazione (con redazione di atti, udienze / incontri conciliativi e relative perdite di tempo). Ovviamente il costo di tutto questo non sarebbe recuperabile e renderebbe di fatto antieconomica ogni azione per l’ ottenimento di piccole differenze (nell’ ordine di 300/400 €).

4- Il rimborso del costo del nolo del mezzo sostitutivo è riconosciuto come dovuto ormai da anni da giurisprudenza assolutamente univoca. Non è, quindi, una “concessione”, né incombe sul riparatore (ad oggi) alcun “obbligo” di contattare preventivamente la compagnia per consentirle di … sottrarre la commissione al riparatore provvedendo direttamente (art. 3, terzo comma)! Già ora la giurisprudenza prevede che la riparazione possa essere sostituita da un equivalente monetario ove “eccessivamente onerosa” (art. 2058 c.c.). Stabilire una preferenza per la riparazione “laddove conforme ai requisiti di (…) maggiore onerosità” significa restringere, non allargare, la casistica della riparabilità (art. 4 del “Protocollo”).

5- In vigenza del “Protocollo” il carrozziere viene di fatto caricato di un onere (e di una responsabilità) aggiuntivi. Dovrà infatti effettuare una sorta di richiesta di risarcimento (attualmente la stessa può essere delegata ad un patrocinatore con costi a carico dell’ assicurazione).

Ove la richiesta fosse incompleta (ad esempio dei nomi dei testimoni) o errata (ad esempio indicante una ricostruzione del fatto diversa da quella ritenuta corretta dal danneggiata) il riparatore improvvisatosi avvocato sarebbe responsabile verso il cliente. Questo aggravio di oneri e responsabilità non viene premiato sotto il profilo della celerità dei tempi. Infatti, riscontrando la missiva “informativa”, la compagnia ben può, secondo il testo in esame, comunicare di “dover ancora procedere all’ accertamento della responsabilità del sinistro” (art. 5 comma 2). In alternativa può semplicemente… non comunicare nulla, visto che l’ obbligo di dare il via libera “ovvero comunica che nulla osta a procedere alle riparazioni” è stato espunto dal testo dagli avveduti tecnici dell’ ANIA: (art. 5 comma 3). Ne deduciamo che sia il termine di 5 giorni stabilito dai commi 2 e 3 che quello di 15 gg. stabilito dal comma 5 dello stesso art. 5 non sono tassativi (non essendo peraltro prevista alcuna sanzione al loro sforamento). Di più: visto che le assicurazioni hanno ottenuto di depennare la dicitura “tramite PEC” dal tipo di comunicazioni che intercorrono fra le parti (comma 6), queste comunicazioni non potranno nemmeno fare decorrere i termini “veri”: quelli di cui all’ art. 148 C.d.A..

Con il risultato che dopo aver fatto tutto il giro nella “giostra” di cui all’ art. 5 del “Protocollo” il riparatore ed il danneggiato potrebbero trovarsi, ove il pagamento non fosse pervenuto, esattamente al punto di partenza, dovendo “ripartire” dal “primo giorno” per i termini previsti dall’ art. 148 C.d.A. con l’ aggravante che, ove le riparazioni fossero già state effettuate senza preventiva messa a disposizione del mezzo (richiesta per legge) la richiesta risarcitoria potrebbe a questo punto essere divenuta improponibile, con il risultato che carrozziere e danneggiato resterebbero … a bocca asciutta.

6- E se il danneggiato / cliente (pur sempre il titolare primo del diritto al risarcimento, decidesse di non voler procedere secondo il “Protocollo”? Nel silenzio dello stesso (che non prende in considerazione questa ipotesi) è da supporre che, a questo punto, il riparatore non potrebbe accettare l’ incarico e dovrebbe invitare il cliente a rivolgersi ad altro artigiano non aderente.

7- E’ vero che il “Protocollo” non impone “alcun tempario”. Tuttavia prevede che la Commissione Tecnica definisca “un modello di riferimento per quanto attiene ai tempi di riparazione” (art. 2). Le confusioni sono possibili, se non addirittura probabili.

8- Non c’è nessun bisogno che la “cessione di credito” venga “riconosciuta” visto che i “divieti” in polizza, per i motivi spiegati sopra (cfr punto 1), non sono opponibili né al danneggiato né al riparatore!!

9- E’ importante fare chiarezza su quale strumento giuridico si intenda realizzare con il “Protocollo”.

Da un lato, infatti, si fa riferimento (nel preambolo) alla Legge Concorrenza. Dall’ altro lato le trattative sin ora intercorse non hanno né il rilievo pubblicistico né la partecipazione richiesta dall’ art.1, comma 10 della norma, essendo assenti dal tavolo le “Associazioni dei Consumatori” il cui contributo non è affatto previsto come “formale” (tanto è vero che il tavolo “istituzionale” è stato aperto solo quando alcuni dei soggetti interessati ne hanno fatto formale richiesta. Del resto il “prodotto” delle trattative poco ha a che fare con le “riparazioni a regola d’ arte” (di cui al Decreto Concorrenza) assomigliando di più ad una sorta di “convenzionamento massivo” che, in quanto tale, nulla avrebbe a che vedere con la legge.

Si confida che il tavolo tecnico di prossima apertura possa stabilire le opportune distinzioni, separando ciò che ha rilievo pubblico da ciò che è mera convenzione privata (per quanto attuata da soggetti che godono di vasta rappresentatività).

In conclusione vorremmo dedicare una nota alla vulgata secondo cui gli “accordi” gioverebbero ai riparatori, mentre la loro mancanza andrebbe ad esclusivo vantaggio di “patrocinatori ed avvocati”. Questo assunto è smentito dall’esperienza diretta di tanti operatori del settore. Professionisti ed artigiani che, a partire dalla risoluzione degli ex accordi ANIA, hanno imparato che la collaborazione produce frutti concreti: il riconoscimento del valore della cessione di credito, del diritto al noleggio delle auto sostitutive, dell’ autonomia nella libera determinazione dei costi orari: tutto questo è stato ottenuto non con accordi al ribasso, ma con il lavoro di patrocinatori e riparatori assieme. Un caso di scuola di sinergia win win, visto che i costi degli interventi degli avvocati sono stati alla fine sostenuti non dai carrozzieri ma dagli assicuratori, che sono stati chiamati a rispondere in giudizio della loro negligenza nell’adempimento e quindi sono state “puniti” con la condanna al rimborso delle spese di patrocinio.

Desta quindi sorpresa sentire contrapporre gli interessi “dei patrocinatori” e quelli dei “riparatori” come se fossero necessariamente in contrasto, specie quando tale argomento è usato non dalle parti assicurative, che hanno un ovvio tornaconto nello scioglimento di questo connubio ormai storico, ma da rappresentanti dei riparatori stessi.

Ogni esperienza sindacale si compone di un momento rivendicativo e di un momento transattivo. Il primo è funzionale al secondo ed il secondo è coronamento del primo. La “guerra” non è in sé cattiva, né il dialogo in sé buono. Con un cattivo accordo si possono compromettere i frutti di un antagonismo vincente; con un buon accordo si può rimediare una soccombenza nei tribunali. L’ importante, accostandosi ad una trattativa, è la capacità di identificare in maniera chiara i propri interessi ed i propri diritti prima di disporne.

Tempario Footer