Trattativa Ania: Cessione del Credito & Canalizzazione

A seguito del nostro ultimo articolo relativo al tavolo “Ania & Carrozzieri” abbiamo ricevuto moltissime mail (alcune centinaia) da parte di autoriparatori utenti registrati di Tempario.it, iscritti trasversalmente a tutte e tre le Organizzazioni Sindacali (ANC-Confartigianato, CNA e CASArtigiani), che hanno richiesto maggiori informazioni, sia in merito al tavolo di trattativa Ania che alle procedure della legge n. 124 del 04/08/2017 e pubblicata sulla Gazzetta il 14 agosto del 2017  (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).

Quindi, riteniamo necessario fare chiarezza sul consistente pacchetto di norma in materia di assicurazioni volto a recepire le proposte formulate nella segnalazione annuale dall’AGCM. Vedremo di seguito come alcune di queste norme potrebbero, per la categoria degli autoriparatori, creare penalizzazioni qualora – in ultima istanza e sempre nella denegata ipotesi – esse, nella trattativa tra ANIA e Carrozzieri, dovessero in convenzione risultare ridisegnate.

Le novità della legge n. 124 riguardano tra l’altro i seguenti punti: obbligo a contrarre in materia di RCA; introduzione di specifici obblighi informativi in capo alle compagnie assicurative; scontistica in favore del consumatore che accetti determinate condizioni; l’interoperabilità e la portabilità delle scatole nere; il risarcimento del danno biologico, le polizze per assicurazione professionale, il risarcimento diretto. Per coloro che avranno voglia di leggere l’intero gruppo di norme, potranno scaricare il documento allegato.

Come invece su richiesta di moltissimi utenti registrati di Tempario.it (alla data odierna oltre 22.000 autoriparatori, di cui ben 8.960 carrozzieri) intendiamo segnalare ed evidenziare alcuni punti fermi ed essenziali che dovrebbero fare riflettere l’intera classe dirigenziale preposta a tutela degli interessi della categoria degli autoriparatori.

1) la Canalizzazione del sinistro non è obbligatoria

Al comma 9 della norma, attraverso un’aggiunta all’articolo 148  di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è stato aggiunto in fine il seguente comma:

11-bis “Resta ferma per l’assicurato la facoltà di ottenere l’integrale risarcimento per la riparazione a regola d’arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122. A tal fine, l’impresa di autoriparazione fornisce la documentazione fiscale e un’idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria”.

2) la Cessione del Credito nell’ambio RC-AUTO è prassi consolidata e disciplinata sia dall’art. 149 del C.d.A che dall’art. 1260 e successivi del Codice Civile

E’ quasi trascorso un decennio è ciò viene costantemente confermato dai Tribunali di tutta la penisola. Altresì lo afferma la legge. La cessione del credito da parte del danneggiato a favore dell’autoriparatore, oppure verso altro soggetto terzo, è compiutamente legittima, come riportato all’art. 149 bis del C.d.A.:

“In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall’impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, che ha eseguito le riparazioni”. Inoltre, L’art. 1260 del Codice civile disciplina questo Istituto giuridico. La Cessione del credito trova la sua disciplina negli articoli 1260 e successivi del codice civile ed è un contratto attraverso il quale viene ceduto il diritto di credito di un soggetto ad un terzo, che subentra nella disponibilità del diritto di riscossione nei confronti del debitore ceduto. Per cui avremo:

  • cedente: il creditore che cede il proprio diritto;
  • cessionario: il soggetto terzo verso quale il credito viene trasferito;
  • ceduto: il debitore.

E’ un contratto bilaterale ad efficacia reale di cui il codice civile non prevede una forma in particolare. Si considera perfezionato con il solo consenso di creditore (cedente) e terzo (cessionario), mentre non si richiede consenso alcuno da parte del debitore (ceduto), in quanto per quest’ultimo, nulla cambia nel proprio adempimento, se non per il soggetto verso cui resta obbligato.

Per beneficiare del risarcimento derivante dal danno ceduto dall’assicurato danneggiato, l’autoriparatore è obbligato a presentare una regolare fattura dell’avvenuta riparazione. Per tanto, questo Istituto giuridico è un sacrosanto diritto, ma andrà usato solo ed esclusivamente quando si è nella condizione di produrre una regolare documentazione fiscale.

3) Procedura di identificazione dei testimoni

Il comma 15 modifica la procedura di identificazione dei testimoni in ipotesi di sinistri con soli danni a cose, al fine di evitare i testimoni di comodo.

Quindi, nei sinistri con soli danni a cose, se non vengono riportati tutti i testimoni nella denuncia di sinistro oppure nella richiesta di risarcimento del danno, si potrà perdere il diritto di indicarli in un secondo momento. E il nuovo comma 3bis dell’art. 135 del C.d.A. che lo prevede. Non inserire tutti i testimoni può costare caro, i testimoni tardivi non sono più ammissibili in fase di giudizio. Sarà quindi essenziale e fondamentale verificare la completezza di questi dati prima di procedere con la denuncia di sinistro oppure direttamente con la richiesta di risarcimento.

4) La Riparazione a regola d’arte

Al comma 10 è stato disciplinato che al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell’autoriparazione, l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e le associazioni dei consumatori iscritte nell’elenco istituito ai sensi dell’articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, definiscono d’intesa tra loro apposite linee guida finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le soluzioni realizzative e gli ulteriori parametri tecnici per l’effettuazione delle riparazioni a regola d’arte di cui all’articolo 148, comma 11-bis, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 9 del presente articolo, sulla base di criteri oggettivi e facilmente riscontrabili. Le predette linee guida sono comunicate al Ministero dello sviluppo economico che ne assicura le necessarie forme di pubblicità.

Questa norma è una possibile minaccia per i carrozzieri indipendenti. I carrozzieri autorizzati da case automobilistiche avranno un vantaggio, ovvero potranno fruire dei processi di riparazione previsti e normati dalle stesse case automobilistiche. La norma prevede l’istituzione di un tavolo composto da Ania, Associazione dei Consumatori e Confederazione Artigiane al fine di determinare strumenti, procedure, soluzioni realizzative ed ulteriori parametri tecnici per garantire l’esecuzione delle riparazioni a regola d’arte. A nostro modesto avviso questa sarà una partita particolarmente ardua in virtù di mancanza di strutture, informazioni e competenze tecniche tra i soggetti preposti alla costituzione e partecipazione del prospettato tavolo tecnico. Riflettiamo soltanto per un attimo sui soggetti istituzionali sensibili verso la riduzione generale dei costi e ai legittimi diritti invece del danneggiato che invoca il ripristino del proprio veicolo nella condizione tecnica in cui è stato, da parte del costruttore automobilistico, prodotto e distribuito sul mercato.

5)  Scatole nere – valore probatorio

L’art. 145 bis del C.d.A afferma, quale prova, l’ammissibilità in giudizio del contenuto delle scatole nera. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell’articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti.

Sarà quindi sempre opportuno verificare presso il cliente danneggiato se ha installato questo tipologia di dispositivi.

Nella sostanza possiamo tranquillamente affermare che due capisaldi, quali l’Istituto della Cessione del Credito e la non obbligatorietà della canalizzazione del sinistro, a prescindere da eventuali clausole vessatorie (Clausole Nulle) presenti in taluni contratti di polizza RC-Auto, sono oggi – di fatto e di diritto – dei punti fermi e consentono, all’autoriparatore consapevole ed informato, di esercitare i propri diritti a salvaguardia della propria attività imprenditoriale e non risultare, nel contesto della liquidazione del danno con copertura assicurativa, un soggetto ritenuto semplicemente un sottoposto meritevole di plurime vessazioni.

In conclusione e con richiamo al precedente articolo pubblicato sulla trattativa tra ANIA e Carrozzieri, coloro che sono e saranno preposti alla tutela della categoria carrozzieri, dovranno attentamente considerare i predetti capisaldi – che oggi costituiscono ed assicurano una fondamentale ed essenziale ancora di salvezza per il carrozziere – , che sono assolutamente da preservare, da difendere fino all’ultimo fiato, e in “extrema ratio” essere vigili e pronti a estrarre il cartellino rosso ad una controparte abilissima nell’elargire lusinghe e adulazioni.

Ovviamente, tra i vari e plurimi interrogativi, l’artigiano carrozziere si pone legittimamente la riflessione di come sia possibile, nell’ottica di un potenziale accordo, immaginare solo per astratto l’esclusione degli interventi riparativi derivanti da garanzie CVT quando questi costituiscono oltre un terzo del proprio monte lavoro?

Dubium sapentiae initium!…..il dubbio è l’inizio della conoscenza….

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