Come si stanno organizzando officine e carrozzerie in vista della Fase 2 del Coronavirus? Sanificazione veicoli?

La questione è di primaria attualità, considerato che lo stesso premier Giuseppe Conte ha annunciato su Facebook la presentazione entro pochi giorni di un articolato piano operativo per la graduale riapertura delle attività con decorrenza 4 maggio. Nel frattempo l’INAIL ha reso noto un documento tecnico  – non divulgato in maniera opportuna dai media nazionali e nemmeno da altre fonti, – sulla rimodulazione di contenimento del contagio da COVID-19 nei luoghi di lavoro, articolando il rischio da contagio secondo tre precise variabili:

  1. Esposizione:  la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (nel settore autoriparazione ad esempio il veicolo stesso sottoposto alla riparazione, le attrezzature, l’ambiente lavorativo);
  2. Prossimità:  le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
  3. Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda

Conseguentemente l’INAIL ha sviluppato una matrice di rischio, tenendo conto anche il numero degli addetti operanti nei settori, che ha determinato un livello di rischio per ogni settore produttivo e codice ATECO.

Inoltre l’INAIL ha previsto la necessità di adottare una serie di azioni atte a prevenire il rischio di infezioni da COVID-19 nei luoghi di lavoro. Tale misure sono così classificate:

  1. Misure organizzative. La progressiva riattivazione del ciclo produttivo non può prescindere da una analisi
    dell’organizzazione del lavoro atta a contenere il rischio attraverso rimodulazione degli
    spazi e postazioni di lavoro, dell’orario di lavoro e dell’articolazione in turni, e dei processi produttivi. Gli spazi di lavoro devono essere rimodulati nell’ottica del distanziamento sociale compatibilmente con la natura dei processi  lavorativi;
  2. Misure di prevenzione e protezione. In coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio disciplinati dal D. Lgs 81/08 e s.m.i., vanno adottate misure di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione a Covid-19  negli ambienti di lavoro privilegiando misure di prevenzione primaria. L’informazione e la formazione del personale aziendale deve risultare adeguata, contestualizzata e, allo stesso tempo, adattate allo specifico ambito lavorativo, in modo da permettere a tutti i lavoratori di comprendere puntualmente ed esattamente le modalità del rischio. Misure igieniche e di sanificazione degli ambientinell’attuale situazione di emergenza pandemica da COVID-19, ciascun individuo è chiamato ad applicare le misure di prevenzione raccomandate al fine di limitare la diffusione dell’infezione. In ogni
    caso va garantita la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro  delle aree comuni nonché la sanificazione periodica e l’utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI) per le vie respiratorie;
  3. Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici. Nella fase di transizione, va considerato il rischio di una riattivazione di focolai nei luoghi di lavoro, mettendo quindi in atto una serie di misure volte a contrastarli. Pertanto, vanno rafforzate, in azienda, tutte le misure di igiene già richiamate e va altresì attuata la procedura del controllo della temperatura corporea sui lavoratori, prima dell’accesso al luogo di lavoro, secondo le modalità di cui al citato Protocollo. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. 

Per alcuni settori la classe di rischio è alta, per altri invece è decisamente bassa e tra questi, fortunatamente, riscontriamo i settori che riguardano la riparazione di autoveicoli e motocicli, quindi i codici ATECO 45.2, 45.3, 45.4, e i settori relativamente ai collaudi e analisi tecniche, quali la revisione auto, codice ATECO 71.20.21.

Nell’ultimo periodo, la nostra redazione ha ricevuto un alto numero di e-mail da parte di autoriparatori interessati ad avere maggiori chiarimenti – non avendone avute dai loro rappresentanti di categoria  – sulla sussistenza e/o eventuali previsioni di linee guide per l’implementazione di tutte le misure aziendali volte ad operare in assoluta sicurezza e tranquillità, sia nei riguardi dei propri collaboratori che della clientela. Comprendiamo compiutamente le preoccupazione dell’intera filiera e sopratutto dei meccatronici e dei carrozzieri, sia per quanto concerne le responsabilità civili e penali che per il significativo impatto economico in termini di maggior costi operativi da sostenere. Non ultimo ma non di meno importanza, a chi addebitare e con quale modalità il maggior costo patito!

Abbiamo ritenuto opportuno informare la categoria degli autoriparatori sullo lo scenario delle linee guide a loro riservato e che il premier Conte comunicherà nei prossimi giorni. Non siamo  certamente veggenti ne quantomeno scienziati, ma non ci vuole molto a comprendere che i principi guida -ufficialmente resi noti e pubblicati dall’INAIL – non potranno che essere integralmente recepite dal prossimo DPCM che il premier Conte comunicherà.

Ci sarà consentito di anticipare la risposta a possibile domanda con riferimento alla sanificazione dei veicoli sottoposti ad intervento riparativo,  sia in entrata che in uscita dalle officine e carrozzerie. La risposta è unica: i veicoli andranno sanificati sia prima dell’intervento che successivamente, prima della riconsegna al cliente. Ricordiamo a noi tutti che l’autoveicolo posto in riparazione è il posto di lavoro per gli addetti all’intervento riparativo e quindi rientra -di fatto e di diritto- nelle prime due classificazioni operative previste dall’INAIL (Misure organizzative e Misure di prevenzione e protezione) così come anche nella terza classificazione della stessa INAIL (Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici).

Da diverse fonti abbiamo ricevuto notizie su perplessità tecniche nella sanificazione dei veicoli mediante pratiche a mezzo di Ozono, così come con l’ausilio di spray ed altre tipologie di disinfettanti. La perplessità maggiore è stata posta dalla sanificazione con pratiche di Ozono e l’eventuale possibile impatto negativo su centraline ed altri componenti elettronici. Il problema sussiste ma solo nel caso venga tarato sul macchinario una concentrazione eccessiva di Ozono che potrebbe comportare un danneggiamento ai dispositivi elettronici. Spesso, erratamente viene attuata l’innalzamento della concentrazione per ridurre i tempi della sanificazione, provocando così dei danni  alle parti elettroniche del veicolo. Altro rischio della pratica con l’Ozono è riconducibile all’utilizzo di macchinari per la produzione di Ozono a basso costo, spesso venduti online, che non garantiscono continuità nel tempo e gli stessi standard qualitativi delle macchine professionali. Quindi un dispositivo per la sanificazione all’Ozono professionale e di qualità , unitamente all’utilizzo corretto del macchinario con la giusta concentrazione di ozono, non costituisce alcun problema tecnico e nessun impatto negativo sulla componentistica elettronica del veicolo. Tale pratica è consigliata dalle primarie case automobilistiche e molto usato nelle concessionarie ufficiali delle stesse case.

Il costo per la duplice sanificazione per veicolo (prima e post intervento) è quantificabile in € 60,00 materiale di consumo incluso. Il tempo necessario per la sanificazione con una macchina di livello medio-alto è di ca. 30 minuti incluso la fase di areazione post esecuzione del processo di sanificazione.

Per coloro che vorranno procedere alla sanificazione del veicolo mediante l’utilizzo di spray e altre tipologie di disinfettanti, sarà opportuno seguire i principi guida pronunciati dal  virologo prof. Fabrizio Pregliasco, attuale Direttore Sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, oltre che Ricercatore Confermato in Igiene Generale ed applicata all’Università degli Studi di Milano. È inoltre Consigliere del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) e Membro del Consiglio Nazionale del Terzo Settore al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di Roma. Di seguito le linee guide:

  1. Per procedere alla sanificazione degli interni dotarsi di: mascherina, guanti monouso, carta assorbente (tipo da cucina), detergente antibatterico per le mani e disinfettante detergente a base di alcool o cloro per superfici.
  2. Le goccioline di saliva sono la via di contagio più diretta per il Coronavirus, quindi prima di iniziare a disinfettare il veicolo bisogna indossare la mascherina. Dopodiché passare la soluzione igienizzate sulle mani e indossare i guanti. Versare il disinfettante detergente a base di alcool o cloro sulla carta assorbente e quindi procedere con la pulizia.
  3. Le principali superfici da igienizzare dopo aver usato l’auto sono il volante e le leve laterali, per poi passare al cruscotto e tutti i pulsanti presenti. Occorre poi passare il prodotto su cambio, freno a mano, parasole e specchietto retrovisore. Infine disinfettare anche la portiera interna e le maniglie, esterna compresa. Se gli interni del veicolo sono in pelle è possibile usare anche dei prodotti specifici, ma è importante che questi siano disinfettanti detergenti con preparati a base di polifenoli

Per le carrozzerie che eseguono interventi riparativi con copertura assicurativa si pone il problema dell’addebito del costo alla compagnia assicuratrice per l’intervento (duplice) di sanificazione sostenuto. Riteniamo che, con richiamo al quadro delle normative igieniche-sanitarie in relazione al Covid-19, nonché alle guide linee emanate dall’INAIL, il liquidatore non potrà assolutamente negare tale risarcimento e non ultimo, è più che ragionevole asserire e prevedere che nessun Giudice di Pace non potrà che riconoscere alla carrozzerie la correttezza del costo sostenuto e richiesto per la sanificazione del veicolo. 

Per quanto concerne l’addebito del costo di sanificazione alla clientela privata, sarà necessario riportare tale costo in fattura con richiamo alla procedura di sanificazione secondo le misure INAIL  – già prodotte dalla stessa- e del DPCM che il premier Conte emanerà.

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